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Il termine "autocertificazione" indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
L'atto di notorietà riguardante fatti, stati e qualità personali, a conoscenza dell'interessato, può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va autenticata (da un funzionario incaricato dal Sindaco, dal Segretario Comunale, da un notaio) solo nel caso in cui la dichiarazione sia diretta ad un privato e per le domande relative alla riscossione di benefici economici da parte di un'altra persona. Nel caso di presentazione ad una pubblica amministrazione, invece, la dichiarazione sostitutiva può essere presentata senza l'autentica della sottoscrizione, semplicemente firmando in presenza del dipendente addetto oppure allegando la fotocopia di un documento di identità.
L'autocertificazione può essere usata:
Il cittadino può sostituire l'autentica di copia di un documento con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E' possibile attestare che è conforme all'originale :
La Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva resa dal cittadino. Qualora dai controlli emerga la falsità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici che eventualmente gli sono derivati dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.