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Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune. Sono, parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
Prima di porre in essere le occupazioni, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
Occupazioni permanenti di suolo pubblico
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata, per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui sopra.
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie da assoggettare al canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità 'convenzionale' di un metro lineare. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%.
Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari uno.
Non si ritengono in ogni caso assoggettabili al canone, essendo assente l'oggetto di occupazione, i passi carrai c.d. a raso.
Occupazioni temporanee
Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30%.
Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
Determinazione del canone
Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Denuncia e versamento del canone
Tutti i cittadini che intendono occupare spazi ed aree pubbliche, devono presentare denuncia, all'Ufficio tributi, e4ntro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Negli stessi termini va effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione.
La denuncia va effettuata su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio tributi.
Nel caso di subentro ad altro concessionario, il subentrante deve presentare al comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro.
L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino maggiore o minore ammontare del canone.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno. La denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato a Comune di Gadesco Pieve Delmona SERVIZIO TESORERIA c/c n. 11553260.
Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 10,33 per le occupazioni permanenti e € 2,58 per occupazioni temporanee.
Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore € 258,33 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.
Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.
Sanzioni
Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone del canone dovuto.
Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.
Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del venticinque per cento del canone dovuto.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo versato.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Le sanzioni amministrative sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo.