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L'imposta è dovuta dalle persone, fisiche e giuridiche, che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie: fabbricati (immobili), aree fabbricabili e terreni agricoli. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, dal 1998 è dovuta dal locatario.
In caso di contitolarità, ciascun titolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento per l'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota.
Gli immobili soggetti all'imposta:
L'imposta deve essere corrisposta per i seguenti immobili che si trovano nel territorio dello stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa:
Comune destinatario dell'imposta :
L'imposta è dovuta al Comune nel quale si trovano gli immobili.
Periodo d'imposta:
L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese durante il quale il periodo di possesso si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero).
Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Versamento:
Per il versamento dell'imposta, il contribuente può scegliere tra due possibilità:
E' consentito il pagamento dell'imposta in unica soluzione, entro il termine di scadenza della I rata.
Il versamento non è dovuto se l'importo dell'imposta da versare non è superiore a € 2,07.
Nel caso in cui il contribuente possieda più immobili ubicati in comuni diversi, dovrà effettuare distinti versamenti.
Il versamento può essere effettuato presso l'ufficio postale oppure allo sportello del Concessionario della riscossione su apposito bollettino postale intestato a :
S.R.T. Lucca e Cremona Via F. Filzi 40/F Cremona c/c 166264
Il versamento deve essere effettuato su un unico bollettino per tutti gli immobili posseduti sul territorio del Comune.
L'importo relativo alle pertinenze dell'abitazione principale va indicato nella casellina dedicata agli altri fabbricati .
L'imposta da versare si determina applicando al valore dei fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, le aliquote stabilite dal Comune.
Il valore dei fabbricati è costituito dalla rendita catastale moltiplicato per:
Per il calcolo dell'imposta, le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio devono essere rivalutate del 5% .
Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale dell'area. Il Comune ha determinato per l'anno in corso il valore venale delle aree.
Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75%. Per il calcolo dell'imposta, il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio deve essere rivalutato del 25% .
Aliquote
Aliquota ridotta per abitazione principale dei soggetti passivi |
5 per mille |
Aliquota ridotta per abitazione locata come abitazione principale |
5 per mille |
Aliquota per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale |
6 per mille |
Aliquota per i immobili locati non utilizzati come abitazione principale |
6 per mille |
Aliquota per alloggi non locati |
6 per mille |
Aliquota per immobili diversi da abitazioni |
5 per mille |
Aliquota per enti senza scopo di lucro e cooperative sociali |
4 per mille |
Aliquote per immobili non rientranti nelle categorie precedenti |
5 per mille |
Aliquota per alloggi locati come abitazioni principali ai sensi dell'art. 2 L. 431/1998 |
4.50 per mille |
Aliquota per alloggi non locati da due anni |
5.50 per mille |
Aliquote agevolate per chi esegue interventi volti: (*) |
|
- recupero unità immobiliari inagibili o inabitabili |
3 per mille |
- recupero immobili d'interesse artistico e architettonico site in centro storico |
3 per mille |
- realizzazione posti auto e autorimesse anche pertinenziali |
5 per mille |
- utilizzo di sottotetti |
5 per mille |
(*): Tali aliquote si applicano limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, L. 27/12/1997 n. 449.
Detrazioni e riduzioni
Detrazione per abitazione principale: Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo vanno detratte € 103,29 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili: L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
Abitazioni date in uso gratuito: I soggetti che cedono in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado devono presentare al Comune, una comunicazione contenente gli identificativi catastali dell'immobile e le generalità della persona cui è concesso l'uso.
Terreni agricoli condotti direttamente: Sono soggetti all'imposta soltanto per la parte di valore eccedente € 25.822,84 con le seguenti riduzioni d'imposta:
Si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati in diversi comuni; la detrazione e le riduzioni sono ripartite proporzionalmente ai valori dei singoli terreni.
Dichiarazione ICI
I contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta devono dichiarare gli immobili posseduti. La Dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, soltanto se vi sono state variazioni negli immobili posseduti , sia in ordine al diritto reale, sia in ordine alla consistenza degli immobili stessi.
Esempi:
Dichiarazione congiunta : Quando vi siano più soggetti passivi per il medesimo immobile, è consentito che uno qualsiasi di questi presenti la dichiarazione anche per tutti gli altri. In tal caso il dichiarante deve indicare nel 100% la quota di possesso, riportando quindi degli altri titolari i codici fiscali e le rispettive quote di possesso.
Termine: La Dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello d'imposta (31 luglio; 31 ottobre per le dichiarazioni dei redditi presentate telematicamente).
Moduli: Per la dichiarazione devono essere utilizzati appositi moduli approvati con decreto del Ministero delle Finanze. I moduli sono messi a disposizione dal Comune gratuitamente.
Ravvedimento operoso
Il contribuente che si accorge di aver omesso in tutto o in parte il versamento dell'imposta o non ha presentato la Dichiarazione, può sanare autonomamente la propria posizione, versando contestualmente una sanzione ridotta, l'imposta eventualmente dovuta, e gli interessi calcolati al tasso legale giorno per giorno (3% dal 01/01/2002; 2,5% dal 01/01/2003),prima che intervenga qualsiasi controllo da parte dell'Ufficio tributi.
Esempi di calcolo:
ABITAZIONE PRINCIPALE |
||
Rendita catastale x 5% |
= |
Rendita rivalutata |
Rendita rivalutata x 100 |
= |
Valore |
Valore x 5 |
= |
Imposta lorda |
Imposta lorda - € 103,29 |
= |
Imposta dovuta |
PERTINENZE |
||
Rendita catastale x 5% |
= |
Rendita rivalutata |
Rendita rivalutata x 100 |
= |
Valore |
Valore x 5 |
= |
Imposta dovuta |
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