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Negozi (D. Lgs. n. 114/1998)
- Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.
- Apertura, trasferimento, ampliamento, subingresso, cessazione
ESERCIZI DI VICINATO (fino a 150 mq di superficie di vendita)

Gli esercizi di vicinato hanno una superficie di vendita non superiore a 150 mq. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, sono soggetti a previa comunicazione, mediante modello COM1 , al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologi: alimentare e non alimentare.

Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

L'istanza s'intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione dalla richiesta, non viene comunicato il diniego.

Medie Strutture di Vendita (da 150 mq a 1.500 mq di superficie di vendita)
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, c. 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. l, c. 1 del D.Lgs. 114/1998.

Nella domanda l'interessato dichiara:

Grandi Strutture di Vendita (da 1.500 mq di superficie di vendita)

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune.

Nella domanda l'interessato dichiara:

La domanda è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia, e il comune medesimo.

Vendite Straordinarie

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Vendite di fine stagione (saldi):
Riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo Queste vendite possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno della durata massima di 60 giorni. I saldi invernali hanno inizio il 7 gennaio di ogni anno o il giorno feriale successivo qualora tale giornata dovesse coincidere con la domenica o altra festività. I saldi festivi hanno inizio il primo sabato di luglio. Le vendite di fine stagione non necessitano di preventiva richiesta o comunicazione all'ufficio commercio del Comune.

Vendite promozionali:
Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. Le vendite promozionali non possono avere una durata continuativa superiore a 30 giorni. Nel corso dell'anno possono essere effettuate al massimo 4 vendite promozionali. In ogni caso non possono svolgersi nei periodi dei saldi e nei 30 giorni precedenti. Per le vendite promozionali si deve presentare una comunicazione, redatta su apposito modello disponibile presso gli uffici comunali, almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita stessa. Nella comunicazione si deve indicare la data di inizio e di fine della vendita promozionale, l'elenco delle merci in promozione e la percentuale di sconto che viene effettuata sulle stesse.

Vendite di liquidazione:
Per le vendite di liquidazione si deve effettuare la richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio, almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita. Allegando la documentazione di seguito specificata a seconda dei casi. Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

Sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:

Vendite sottocosto:
Per vendite sottocosto s'intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture maggiorato dell'IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo.

Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno 10 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo 3 volte nel corso dell'anno. Nella comunicazione vanno indicati la data d'inizio, la durata, quante volte è stata effettuata la vendita sottocosto nel corso dell'anno e il numero dei prodotti oggetto della vendita.Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni, ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non deve essere superiore a 50. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non sono decorsi almeno 20 giorni dall'ultima vendita, salvo che si tratti della prima vendita sottocosto dell'anno.

E' comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

E' altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:

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